24 Aprile 2012

Chiarimenti al Bando di Gara

Chiarimenti per le Imprese partecipanti

 

Al fine di consentire alle Imprese partecipanti la quotazione per la seguente procedura si rendono noti i seguenti chiarimenti:

Art. 3.5 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
Si conviene che la contraente e la Società individueranno preliminarmente e di comune accordo, un elenco di legali per procedimenti penali e civili, con esperienza nel settore sanitario, fra i quali l'assicurato potrà scegliere il legale di fiducia da designare"

Per quanto attiene il suddetto capoverso dell'Art. 3.5 â?? Gestione delle vertenze di danno â?? Spese Legali, si precisa che la sola Compagnia individuerà preliminarmente un elenco di legali per procedimenti penali e civili tra i quali l'Assicurato potrà scegliere il legale di fiducia da designare.

Art. 3.7 Liquidazione, Pagamento e rimborso
â??."Trimestralmente e fino alla definitiva chiusura di tutti i sinistri denunciati dalla presente polizza, la Società invierà alla contraente il riepilogo dei sinistri liquidati nel periodo di riferimento allegando gli atti di quietanza debitamente sottoscritti, l'importo liquidato e l'importo che la contraente dovrà rifondere alla Società per il rimborso delle eventuali franchigie operanti sulle garanzie colpite."

Relativamente al capoverso dell'Art. 3.7 Liquidazione, Pagamento e Rimborso sopra richiamato, si precisa che i suddetti termini sono validi unicamente nel caso in cui il fondo della franchigia aggregata annua venga affidato direttamente alla Società che lo gestisce a mezzo di un conto bancario fiduciario, separato ed identificato nel quale il Contraente, all'inizio di ogni periodo assicurativo, deve versare l'ammontare della franchigia aggregata. Le modalità utili ed opportune per la tenuta del conto sono concordate direttamente tra il Contraente e la Società. Qualora invece il fondo venga gestito dal Contraente,ferma la gestione sinistri sarà a carico degli Assicuratori, per ogni sinistro nel quale la Società dovesse ravvisare responsabilità dell'Assicurato â?? con patto di riservatezza tra la Società e il Contraente â?? la stessa è tenuta a comunicare all'Azienda la quantificazione del danno e gli elementi di responsabilità che hanno determinato il sinistro imputabili all'Assicurato; in assenza di controindicazioni da parte del Contraente, da far pervenire alla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, la Società formulerà l'offerta alla Controparte e, in caso di accettazione, il Contraente dovrà provvedere alla relativa liquidazione.
 
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Disciplinare Tecnico.pdf         313.55 KB
rettifica al bando di gara.pdf             6.83 KB
- PUGLIESE CIACCIO - RCTO - 2012.doc               42 KB
Disciplinare Amministrativo.doc          292.5 KB